TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27999/2026

deposito 28/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27999CIV

Contenzioso e processo tributarioTributi locali

Principio di diritto

In tema di rapporti tra giudizio di revocazione e ricorso per cassazione, qualora, pendente il ricorso per cassazione, il giudice del merito accolga l'istanza di revocazione e revochi la sentenza impugnata in sede di legittimità, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo cessata la materia del contendere e non esistendo più, dal punto di vista giuridico, il provvedimento oggetto di impugnazione, senza che rilevi la circostanza che avverso la sentenza di revocazione sia stato a sua volta proposto ricorso per cassazione, trattandosi di mera eventualità inidonea a far rivivere l'originario ricorso.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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