Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27996/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riordino dei consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, nel disporre l'unificazione dei comprensori consortili e l'istituzione del Consorzio di bonifica Sicilia orientale, non determina l'estinzione immediata e automatica dei consorzi territoriali accorpati, né un effetto soppressivo contestuale alla mera istituzione del nuovo ente, atteso che l'operazione di accorpamento postula un procedimento di progressiva riunificazione, come confermato dall'art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione del nuovo consorzio, che prevede la permanenza dei piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione degli organi commissariali; ne consegue che il consorzio territoriale accorpato conserva, fino alla definitiva conclusione del procedimento di riordino, la legittimazione ad adottare gli atti inerenti alle attività già affidategli, compresi quelli di imposizione e riscossione dei contributi consortili, senza che possa configurarsi un difetto assoluto di attribuzione per carenza radicale di potere, risultando irrilevante l'eventuale erronea qualificazione del rapporto organizzativo interno in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., istituto privatistico non esportabile nell'esercizio di funzioni pubblicistiche ma la cui impropria evocazione non incide sulla persistente legittimazione dell'ente accorpato.