TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27995/2026

deposito 28/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27995CIV

Tributi localiContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di riordino dei consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, nel disporre l'unificazione dei comprensori consortili e l'istituzione dei nuovi consorzi accorpanti, non determina l'immediata ed automatica estinzione dei consorzi territoriali accorpati, trattandosi di previsione a carattere programmatico ed organizzatorio che presuppone un procedimento di progressiva riunificazione degli enti e dei relativi rapporti; ne consegue che, fino al completamento di tale processo di riordino - come confermato dalla perdurante vigenza di piani, regolamenti, ruoli ed affidamenti dei consorzi accorpati ai sensi dell'art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica accorpante, e dal protrarsi del periodo transitorio mediante deliberazioni commissariali e regionali - il consorzio territoriale accorpato conserva la propria operatività e la legittimazione all'adozione degli atti inerenti alle attività già affidategli, ivi compresi gli atti di imposizione e riscossione dei contributi consortili, senza che possa configurarsi un difetto assoluto di attribuzione o una carenza radicale di potere, irrilevante restando, a tal fine, l'eventuale erronea qualificazione del rapporto tra consorzio accorpante e consorzio accorpato in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., istituto privatistico non esportabile nell'esercizio di funzioni pubblicistiche.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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