TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27985/2026

deposito 28/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27985CIV

AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)

Principio di diritto

In tema di accertamento tributario, l'inutilizzabilità dei documenti non esibiti dal contribuente in sede precontenziosa in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, d.p.r. n. 600/1973, presuppone che l'Amministrazione abbia previamente formulato un invito puntuale e specifico, corredato dell'avvertimento circa le conseguenze della relativa inottemperanza, onere probatorio che incombe sulla stessa Amministrazione finanziaria. In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare induttivamente la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili sulla base del solo valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti a sostegno del maggior corrispettivo, con onere della prova contraria a carico del contribuente.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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