Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27984/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/1973, il contribuente, che deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo diretto per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere; il giudice di merito che ometta di esaminare nel merito tali allegazioni probatorie, limitandosi ad affermazioni generiche circa l'insufficienza della documentazione prodotta, altera illegittimamente il regime probatorio delineato dall'art. 38 del d.p.r. n. 600/1973.