Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27938/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, qualora le parti abbiano depositato in giudizio l'accordo conciliativo intervenuto in relazione alla medesima controversia pendente dinanzi alla Corte di cassazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese come convenuto dalle parti; in tal caso non ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, avendo tale misura natura sostanzialmente sanzionatoria ed eccezionale, insuscettibile di applicazione estensiva.