Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27919/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, qualora le parti depositino in giudizio l'accordo conciliativo intercorso tra le stesse relativamente alla controversia pendente dinanzi alla Corte di cassazione, va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese giudiziali come convenuto dalle parti, e non sussistono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di misura di natura sostanzialmente sanzionatoria che, in quanto eccezionale, non è suscettibile di estensione interpretativa.