TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27911/2026

deposito 28/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27911CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di IMU (come già in tema di ICI), il provvedimento di attribuzione o rettifica della rendita catastale, una volta divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a proporla, vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore, tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, quale presupposto di fatto necessario e insostituibile dell'imposizione fiscale; ne consegue che il contribuente, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita catastale, dovendo le stesse essere fatte valere in diverso e pregiudiziale giudizio, nei confronti del diverso legittimato passivo rappresentato dall'Agenzia delle Entrate - Territorio. È altresì inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che mescoli e sovrapponga, senza distinzione, censure riconducibili a diverse ipotesi dell'art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), c.p.c., non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili tra loro incompatibili, quali la violazione di legge, che presuppone accertati gli elementi di fatto, e il vizio di motivazione o l'omesso esame di un fatto decisivo, che quegli stessi elementi intendono rimettere in discussione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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