Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27906/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/1973, la censura con cui il contribuente denunci, sotto forma di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'erroneo apprezzamento compiuto dal giudice di merito in ordine all'assolvimento della prova contraria circa la provenienza delle somme impiegate per un incremento patrimoniale, è inammissibile, in quanto diretta a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta anziché l'interpretazione o applicazione della norma; allo stesso modo, non è deducibile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di allegazioni probatorie volte a giustificare la provenienza delle somme, trattandosi di censura attinente alla valutazione degli elementi istruttori e non all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.