TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27904/2026

deposito 28/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27904CIV

AccertamentoContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

Nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine c.d. breve di sessanta giorni previsto dall'art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992 per l'impugnazione della sentenza, non è idonea la notificazione della sentenza eseguita direttamente a mezzo del servizio postale in allegato all'istanza di sgravio proposta dal contribuente, poiché tale istanza, essendo funzionale all'esercizio del potere di autotutela, non è univocamente diretta a rendere edotto il destinatario dell'intento di ottenere l'effetto di stabilità definitiva della pronuncia mediante il suo passaggio in giudicato. In tema di accertamento tributario relativo a società di persone, il litisconsorzio necessario tra società e soci, derivante dall'unitarietà dell'accertamento ai sensi dell'art. 5 t.u.i.r. e operante anche nei confronti del socio accomandante, non sussiste quando il socio, impugnando il proprio autonomo avviso di accertamento personale, deduca esclusivamente questioni o vizi formali propri del suo atto impositivo, senza contestare i presupposti di fatto e di diritto della rideterminazione del reddito sociale.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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