Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27856/2026
AccertamentoReati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 128 del 2015, opera per il solo fatto che sussista l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, dovendosi tale obbligo valutare secondo il criterio della prognosi postuma, restando del tutto irrilevanti l'effettiva presentazione della denuncia, il momento in cui essa è stata inoltrata e l'esito del relativo procedimento penale (archiviazione, prescrizione o assoluzione). Il giudice tributario, investito della questione, deve limitarsi a verificare, in astratto e senza compiere un accertamento sulla concreta configurabilità del reato - precluso alla sua cognizione -, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità ovvero abbia invocato pretestuosamente la disciplina del raddoppio al solo fine di beneficiare di un termine di accertamento più ampio, potendo altresì ravvisare, indipendentemente dalla fattispecie penale oggetto della denuncia presentata, una diversa ipotesi di reato tra quelle previste dal d.lgs. n. 74 del 2000.