Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27672/2026
Reati tributari e penale dell'economiaIVA
Principio di diritto
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca in materia di reati tributari, il tribunale del riesame non può, in assenza di autonoma richiesta cautelare o di specifica impugnazione del pubblico ministero, mutare la base giuridica del vincolo ablatorio individuata dal giudice per le indagini preliminari, riconducendolo ad imputazioni diverse (quali il delitto associativo ex art. 416 cod. pen. ovvero il concorso ex art. 110 cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) rispetto a quelle poste a fondamento della domanda cautelare originaria, poiché il giudice della cautela reale è privo di poteri istruttori e decisori officiosi ed è vincolato al petitum introdotto dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen.; ne consegue che il sequestro preventivo a fini di confisca, in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, può avere ad oggetto solo il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non il profitto conseguito dall'utilizzatore, stante il regime derogatorio del concorso di persone previsto dall'art. 9 del medesimo decreto, salvo che venga formalmente contestato e cautelarmente azionato un autonomo titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. tra emittente e utilizzatore.