Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27671/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di misure cautelari reali relative a reati tributari e di autoriciclaggio, il giudice del riesame non può fondare o mantenere il sequestro preventivo su imputazioni o basi giuridiche diverse da quelle formalizzate nella domanda cautelare del pubblico ministero, essendo il procedimento incidentale cautelare governato dal principio della domanda e privo di poteri istruttori officiosi ex artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen.; inoltre, il sequestro preventivo funzionale alla confisca del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) può avere ad oggetto solo il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione, e non il profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture, in ragione del regime derogatorio del concorso di cui all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, salvo che sia stata formalmente contestata e cautelarmente dedotta un'ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen. tra emittente e utilizzatore; infine, in tema di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.), il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. deve essere individuato nel guadagno derivante dall'impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie o speculative del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dal reato presupposto, e non nell'intero valore delle somme oggetto delle operazioni dissimulatorie, che costituisce invece il profitto del reato presupposto.