TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27670/2026

deposito 23/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27670PEN

Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di misure cautelari reali, il profitto del delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.) deve essere individuato nel guadagno - diverso dal mero godimento personale - originato dall'impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dal reato presupposto, e non coincide con l'intero valore di tali beni o utilità, i quali costituiscono il prodotto del reato presupposto e, al contempo, l'oggetto materiale della condotta di autoriciclaggio; ne consegue che il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto dell'autoriciclaggio non può essere disposto sull'intera imposta evasa reimpiegata, in assenza della individuazione e quantificazione del guadagno ulteriore derivante dal reimpiego. Inoltre, in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo a fini di confisca del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) può avere ad oggetto solo il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito dal terzo utilizzatore per effetto della loro utilizzazione, salvo che venga formalmente contestato e richiesto il sequestro per un concorso ex art. 110 cod. pen. nel diverso delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo consentito al Tribunale del riesame, in ragione del principio della domanda cautelare di cui agli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen., individuare una base giuridica del sequestro diversa da quella posta a fondamento della richiesta originaria del pubblico ministero e del provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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