Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27669/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di misure cautelari reali, il giudice del procedimento incidentale cautelare è privo di poteri istruttori e decisori officiosi, essendo vincolato al petitum introdotto dal pubblico ministero con la domanda di cautela e agli elementi posti a suo fondamento, ai sensi degli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen.; ne consegue che il Tribunale del riesame non può individuare una base giuridica del sequestro diversa da quella posta a fondamento del provvedimento genetico, né mutare d'ufficio il titolo di reato o il fatto cautelare dedotto, né disporre o mantenere il vincolo in relazione a imputazioni per le quali non sia stata formalizzata alcuna richiesta cautelare, pena la violazione del principio della domanda cautelare e del diritto al contraddittorio dell'interessato. In tema di delitti tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) può avere ad oggetto solo il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non il profitto conseguito dal terzo utilizzatore per effetto della loro utilizzazione ai fini della dichiarazione fraudolenta, salvo che sia formalmente contestato e oggetto di autonoma richiesta cautelare il concorso dell'emittente nel reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, non ostandovi in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del medesimo decreto.