TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27645/2026

deposito 22/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27645PEN

Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto nell'ambito di un procedimento per reati tributari, il pubblico ministero non può, in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di annullamento del sequestro pronunciata dal tribunale del riesame, dedurre per la prima volta che il vincolo cautelare avrebbe dovuto essere mantenuto in relazione a imputazioni (quali il delitto associativo o quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti) non formalizzate nella originaria richiesta cautelare, né può mutare la qualificazione delle somme sequestrate da profitto a prezzo del reato sulla base di una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella posta a fondamento del provvedimento genetico, poiché nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteri istruttori officiosi ed è vincolato al petitum introdotto con la domanda di cautela, sicché non può fondare le proprie valutazioni su basi fattuali e giuridiche diverse da quelle individuate dal pubblico ministero e dal giudice per le indagini preliminari, pena la violazione del principio della domanda cautelare e del diritto al contraddittorio e di difesa dell'interessato; ne consegue che il sequestro preventivo a fini di confisca in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 può avere ad oggetto solo il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito dal terzo utilizzatore per effetto della loro utilizzazione, salvo che sia stata formalmente contestata e posta a fondamento della richiesta cautelare una specifica ipotesi di concorso dell'emittente, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., nel delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 mediante condotte ulteriori rispetto alla mera emissione, non applicandosi in tal caso il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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