TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27617/2026

deposito 22/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27617CIV

AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)

Principio di diritto

In tema di imputazione per trasparenza del reddito di impresa ai soci ai sensi dell'art. 116 t.u.i.r., l'accordo di conciliazione giudiziale concluso ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992 tra la società e l'amministrazione finanziaria, che cristallizza definitivamente il reddito sociale, non è vincolante nei confronti del socio, titolare di una posizione tributaria autonoma e distinta rispetto a quella della società, il quale conserva il diritto di contestare l'an e il quantum della pretesa impositiva personale, ivi compreso l'ammontare del reddito di impresa posto a fondamento dell'imputazione per trasparenza; tale principio non muta neppure nell'ipotesi di estinzione della società con subentro del socio nei debiti sociali rimasti insoddisfatti, poiché il debito tributario personale del socio per IRPEF, derivante dall'imputazione per trasparenza, resta distinto dai debiti sociali definiti con l'accordo conciliativo e soggetto ad autonomo accertamento giudiziale. Con riguardo al divieto di nuove eccezioni in appello previsto dall'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, tale divieto concerne esclusivamente le eccezioni in senso stretto, relative a fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa tributaria rilevabili solo su istanza di parte, mentre non si estende alle mere difese, quali le contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa fiscale e le argomentazioni giuridiche a sostegno di doglianze già formulate in primo grado, che restano sempre deducibili in appello, irrilevante essendo la circostanza che la parte fosse già nelle condizioni di proporle nel grado precedente.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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