Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27596/2026
Contenzioso e processo tributarioIVA
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, l'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non richiede una formulazione sacramentale né una rigorosa enunciazione tecnico-formale delle ragioni di gravame, essendo sufficiente che dall'atto, interpretato nel suo complesso - comprese premesse in fatto, parte espositiva e conclusioni - emergano in modo chiaro e univoco la domanda rivolta al giudice d'appello e le ragioni della doglianza, dovendosi interpretare restrittivamente la sanzione di inammissibilità per difetto di specificità, in quanto limitativa dell'accesso alla giustizia; inoltre, la verifica della specificità dei motivi di appello e della conseguente estensione del devolutum, in quanto attività propria del giudice dell'impugnazione attinente ai presupposti processuali del gravame, non costituisce questione nuova rilevata d'ufficio tale da richiedere la previa instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.