Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27588/2026
Principio di diritto
In materia di TARI, con riguardo all'art. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore del quale, ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, il riferimento alle superfici «accertate» deve essere interpretato nel senso che la superficie dell'immobile soggetto al tributo sia stata precedentemente oggetto di un atto impositivo divenuto definitivo, in quanto non impugnato dinanzi al giudice tributario, ovvero di un accertamento giudiziale di carattere definitivo, con formazione del giudicato sostanziale, sulla estensione dell'immobile ai fini del medesimo tributo per annualità pregressa; inoltre, in tema di contenzioso tributario, gli atti prodromici ad impugnazione facoltativa (quali l'invito e il sollecito di pagamento), pur non rientrando nell'elencazione tassativa di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non precludono al contribuente di far valere le doglianze di merito in sede di impugnazione del successivo atto impositivo tipico (avviso di accertamento), la cui mancata impugnazione, tuttavia, determina il consolidamento della pretesa tributaria e il venir meno dell'interesse a una decisione sull'atto prodromico.