TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27581/2026

deposito 22/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27581CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di accorpamento dei Consorzi di bonifica siciliani disposto dall'art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, la norma non determina l'estinzione immediata ed automatica dei Consorzi territoriali accorpati al momento della sua entrata in vigore né con la mera costituzione del nuovo ente accorpante (nella specie, il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale), in difetto di espressa previsione in tal senso e in assenza di una procedura di liquidazione; ne consegue che i Consorzi accorpati conservano la propria soggettività giuridica e la legittimazione ad agire, anche in materia di accertamento e riscossione dei contributi consortili, fino al completamento del processo di riunificazione, permanendo in capo ad essi, in virtù della vigenza dei piani, regolamenti, ruoli e affidamenti pregressi, il potere di emanare gli atti impositivi relativi all'attività già ad essi affidata, indipendentemente dalla erronea qualificazione della loro posizione in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ., istituto non esportabile in ambito pubblicistico e comunque irrilevante ai fini della validità dell'atto nei confronti del contribuente.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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