Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27511/2026
Contenzioso e processo tributarioAccertamento
Principio di diritto
In tema di processo tributario, la sentenza che rechi, nell'epigrafe, l'attestazione del segretario circa la data di pronuncia all'esito della camera di consiglio fa prova, fino a querela di falso, in ordine all'avvenuta decisione nella data ivi indicata, sicché resta irrilevante la difforme indicazione di altra data riportata in calce alla sentenza, da ritenersi frutto di mero errore materiale, non potendosi desumere da tale divergenza, in assenza di ulteriori elementi, che la decisione sia stata assunta prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie difensive, con conseguente violazione dell'art. 27 d.l. n. 137 del 2020. Inoltre, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, non è integrato dall'omesso esame, di per sé, di un documento, trattandosi di mero elemento istruttorio e non di un fatto storico, e ricorre l'ipotesi della c.d. doppia conforme, preclusiva della censura, anche quando le decisioni di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai medesimi fatti principali, a nulla rilevando la mera produzione di ulteriori documenti in appello.