Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27504/2026
Reati tributari e penale dell'economiaIVA
Principio di diritto
In tema di riesame del sequestro probatorio relativo a fatti riconducibili a reati tributari ex d.lgs. n. 74 del 2000, il Tribunale, nel valutare il fumus commissi delicti, non può escludere l'evasione dell'IVA sulla base della mera operatività del meccanismo del reverse charge, ove le operazioni documentate siano fittizie, poiché, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di giustizia UE, il diritto alla detrazione dell'imposta non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indicato in fattura un fornitore fittizio, quando abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto saperlo, ovvero non abbia fornito la prova dell'esistenza di un vero fornitore soggetto passivo IVA; inoltre, il giudice del riesame, in presenza di elementi sintomatici della commissione di un reato, ancorché diverso da quello originariamente ipotizzato (nella specie, riciclaggio in luogo della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti), deve comunque valutare la legittimità del sequestro probatorio in funzione dell'accertamento degli esatti termini della condotta e della sua corretta qualificazione giuridica, non potendo limitarsi a negare il fumus in relazione alla sola fattispecie originariamente contestata.