Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27499/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nel disporre l'accorpamento dei consorzi territoriali nei nuovi Consorzi di Bonifica Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale, non ne ha previsto l'estinzione immediata, la quale consegue soltanto alla conclusione del processo di riunificazione e non già ex lege dall'entrata in vigore della norma istitutiva del nuovo ente; ne discende che, in forza della vigenza transitoria dei piani, regolamenti, ruoli ed affidamenti dei consorzi accorpati, espressamente sancita dall'art. 19, commi 12 e 13, del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, il consorzio territoriale accorpato conserva, fino al completamento di detto processo, piena legittimazione ad agire per l'esazione dei propri crediti tributari (beneficio irriguo), senza che possa configurarsi, a tal fine, un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. tra l'ente accorpante e quello accorpato, stante l'alterità soggettiva tra i due enti e la persistenza, in capo al consorzio territoriale, dei poteri impositivi già esercitati.