Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27498/2026
Principio di diritto
In tema di accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani disposto dall'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, l'istituzione del nuovo consorzio accorpante non determina l'immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati, non essendo prevista dalla legge regionale alcuna espressa disposizione estintiva né una fase di liquidazione degli stessi; ne consegue che i consorzi accorpati conservano la propria soggettività giuridica e la legittimazione ad agire - anche ai fini dell'emissione di cartelle di pagamento per contributi consortili - fino al completamento del processo di riunificazione, in virtù della permanenza dei relativi affidamenti ex art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione, sicché è irrilevante, ai fini della validità dell'atto impositivo, l'erronea qualificazione dell'attività svolta dal consorzio accorpato come esercizio di un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. conferito dal consorzio accorpante, istituto peraltro non esportabile in ambito pubblicistico ove l'affidamento di funzioni tra enti diversi è regolato dalla delega intersoggettiva prevista dalla legge.