Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27498/2026
Reati tributari e penale dell'economiaIVA
Principio di diritto
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), il delitto richiede il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi la cui inesistenza soggettiva sia certa o comunque accettata dall'agente, unito al dolo specifico di evasione, quale finalità che deve animare la condotta, senza che sia necessario il concreto conseguimento del fine perseguito, con la precisazione che tale dolo specifico è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione, da parte del soggetto attivo, dell'evento lesivo e quindi del fine di evasione come conseguenza della propria condotta; ne consegue che, in presenza di uno schema di frode carosello, la conoscenza personale e i rapporti diretti dell'utilizzatore con gli artefici della frode, unitamente alla convenienza economica dell'operazione derivata rispetto all'acquisto diretto dal reale fornitore, integrano elementi idonei a fondare, con valutazione complessiva e non parcellizzata, la prova della consapevolezza dell'inesistenza soggettiva delle fatture utilizzate.