Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27492/2026
Contenzioso e processo tributarioIVA
Principio di diritto
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, l'errore di fatto rilevante ex art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c. deve consistere in una falsa percezione di una risultanza processuale interna al giudizio di legittimità, incontrastabilmente esclusa o affermata, dotata di efficacia causale decisiva rispetto alla decisione adottata, da valutarsi secondo un nesso di necessità logico-giuridica e non di causalità storica; pertanto, non integra errore revocatorio la mera erronea trascrizione, da parte dell'ordinanza impugnata, di stralci motivazionali tratti da una diversa pronuncia di merito relativa ad altra annualità, qualora la Corte abbia comunque correttamente inquadrato la fattispecie e fondato il proprio giudizio sulle effettive valutazioni in fatto compiute dal giudice di merito (nella specie, in ordine alla qualificazione dell'attività di organizzazione di viaggi-studio all'estero come operazione di intermediazione imprenditoriale non esente da IVA ai sensi degli artt. 10, 12 e 74-ter d.P.R. n. 633/1972).