Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27452/2026
Reati tributari e penale dell'economiaIVA
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione, integra la fattispecie di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall. la condotta dell'amministratore che, in assenza di qualsivoglia collegamento con le esigenze dell'impresa e con dolo generico, ometta di riscuotere un rilevante credito IVA della società, sottraendolo così alla funzione di garanzia patrimoniale a tutela dei creditori sociali; tale condotta si distingue dalla bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni manifestamente o gravemente imprudenti (art. 217, comma primo, n. 4, legge fall.) in quanto, in questa ultima ipotesi, l'agente opera comunque, sebbene avventatamente, nella prospettiva di un interesse dell'impresa, mentre nella bancarotta fraudolenta dissipativa l'operazione risulta incoerente con lo scopo sociale e priva di ragionevolezza economica, a prescindere da una personale finalità di lucro dell'amministratore; il dolo generico richiesto per la sussistenza del reato può essere desunto da elementi esteriori ed obiettivi, quali il protratto e ingiustificato occultamento contabile del credito, l'assenza dei bilanci di esercizio e il tentativo di trasferirne una parte alla società controllante senza contropartita, dovendosi ritenere che analoghe evidenze fondino, altresì, il dolo della connessa bancarotta documentale per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, funzionale ad impedire la ricostruzione delle vicende gestionali relative al credito medesimo.