TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27442/2026

deposito 21/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27442CIV

AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)

Principio di diritto

In tema di accertamento tributario basato su verifiche cd. 'a tavolino', non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, non trattandosi di accertamento conseguente ad accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente; con riferimento ai tributi armonizzati, l'omesso contraddittorio determina l'invalidità dell'atto solo ove il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, non essendo sufficiente un'opposizione meramente pretestuosa o strumentale. Inoltre, in applicazione del principio di trasparenza di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 917/1986, il reddito imputato ad un'associazione professionale deve comunque essere ripartito pro quota e imputato direttamente al singolo associato, per il periodo di relativa appartenenza, anche nell'ambito dell'accertamento di maggior reddito non dichiarato.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.