Corte di Cassazione
Sentenza n. 27438/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento fondato sulle risultanze dei conti correnti bancari ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'operatività della presunzione legale di riferibilità al contribuente delle relative movimentazioni presuppone la previa dimostrazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia della effettiva riconducibilità dei conti al contribuente medesimo, sia dell'attendibilità dei dati ivi esposti; il relativo apprezzamento, svolto dal giudice di merito sulla base degli elementi istruttori acquisiti, costituisce valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., ravvisabili esclusivamente nell'omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, restando esclusa ogni censura volta a contestare la mera sufficienza del percorso argomentativo seguito dal giudice.