TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27378/2026

deposito 20/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27378CIV

AccertamentoIVA

Principio di diritto

In tema di accertamenti cd. a tavolino riguardanti tributi armonizzati, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale e a tal fine può fare ricorso a qualsiasi strumento idoneo ad assicurare un'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento tributario; il questionario previsto dall'art. 32, comma 1, n. 4, d.P.R. n. 600 del 1973 costituisce strumento astrattamente idoneo allo scopo, ma, affinché il contraddittorio possa dirsi effettivo, in conformità ai principi unionali, è necessario che i dati e le notizie alla cui acquisizione il questionario tende siano concretamente connesse con le ragioni poste a fondamento della ripresa fiscale, sì da garantire al contribuente la possibilità di apportare elementi informativi idonei a incidere causalmente sulle determinazioni dell'amministrazione. Ne consegue che la violazione dell'obbligo del contraddittorio procedimentale, in caso di tributi armonizzati, comporta l'invalidità dell'atto impositivo soltanto ove il contribuente abbia assolto l'onere di enunciare in concreto gli elementi di fatto che avrebbe potuto far valere, non essendo sufficiente una opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito circa l'idoneità di tali elementi a determinare un diverso esito del procedimento impositivo.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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