Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27376/2026
Principio di diritto
In tema di riordino dei consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, nel prevedere l'unificazione dei comprensori consortili e l'istituzione dei nuovi consorzi accorpanti, non determina l'immediata ed automatica estinzione dei consorzi territoriali accorpati, trattandosi di disposizione a carattere programmatico e organizzativo che postula un procedimento di progressiva riunificazione degli enti e dei relativi rapporti; ne consegue che, fino al completamento del processo di riordino - come desumibile dalla permanenza, ai sensi dell'art. 19 del regolamento di organizzazione del consorzio accorpante, degli affidamenti già facenti capo ai consorzi accorpati e dalle successive proroghe del periodo transitorio - il consorzio territoriale accorpato conserva piena legittimazione all'adozione degli atti inerenti alle attività già affidategli, compresi quelli di imposizione e riscossione dei contributi consortili, senza che possa configurarsi un difetto assoluto di attribuzione, restando altresì irrilevante, ai fini della validità dell'atto impositivo, l'erroneo richiamo, contenuto negli atti organizzativi, all'istituto privatistico del mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ., non esportabile nell'esercizio di funzioni pubblicistiche, poiché la legittimazione del consorzio accorpato si fonda non su tale qualificazione, ma sulla persistente operatività dell'ente nelle more della conclusione del procedimento di riordino.