Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27374/2026
Principio di diritto
In tema di riordino dei consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, nel disporre l'unificazione dei comprensori consortili e l'istituzione dei nuovi consorzi accorpanti, non determina l'immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati né un effetto soppressivo automatico e contestuale alla mera istituzione del nuovo ente, avendo natura programmatica e di organizzazione; ne consegue che, in forza dell'art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio accorpante e delle deliberazioni commissariali e regionali istitutive e di proroga del periodo transitorio, il consorzio accorpato conserva, fino alla definitiva conclusione del procedimento di riordino, piena legittimazione ad adottare gli atti inerenti alle attività già affidategli, ivi compresi gli atti di imposizione e riscossione dei contributi consortili, senza che possa configurarsi un difetto assoluto di attribuzione o una carenza radicale di potere; né assume rilievo invalidante l'eventuale, erroneo e superfluo, richiamo all'istituto privatistico del mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., inesportabile nell'esercizio di funzioni pubblicistiche, atteso che la legittimazione del consorzio accorpato trova fondamento non in tale figura negoziale, bensì nella persistente operatività dell'ente e nella permanenza degli affidamenti già in essere.