TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27373/2026

deposito 20/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27373CIV

Contenzioso e processo tributarioIVA

Principio di diritto

In tema di ricorso per cassazione, qualora la sentenza impugnata sia fondata su una pluralità di autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali sufficiente a sorreggere il dispositivo, l'omessa impugnazione anche di una sola di esse determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che l'eventuale accoglimento dei motivi relativi alle altre rationes contestate non inciderebbe sulla statuizione fondata sulla ratio non censurata, che sarebbe comunque idonea a sorreggere autonomamente la decisione; ne consegue che, in materia di diniego di rimborso Iva per asserita inoperatività della società, il ricorso dell'Agenzia delle entrate che censuri soltanto le statuizioni relative alla sussistenza di cause oggettive di esclusione della disciplina delle società di comodo e alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, senza contestare l'autonoma ratio fondata sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, è inammissibile.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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