Corte di Cassazione
Pronuncia n. 27369/2026
AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, qualora l'avviso sia emesso a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, l'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, anche in materia di tributi armonizzati, senza che occorra la prova di resistenza, la quale rileva solo per i tributi armonizzati nei casi in cui la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio nella fase amministrativa (c.d. accertamenti a tavolino); né può avere rilievo, ai fini del rispetto del contraddittorio preventivo, l'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente successivamente all'emissione dell'avviso. In tema di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, la deduzione della perdita, ai sensi dell'art. 101, comma 5, T.u.i.r. - da interpretare alla luce del successivo comma 5-bis, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147 del 2015, e del comma 3 del medesimo art. 13, in tema di svalutazione contabile dei crediti - è ammessa, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio della perdita, entro la 'finestra temporale' compresa tra la data della sentenza dichiarativa di fallimento e il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.