Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27345/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di sequestro preventivo finalizzato ad impedire la protrazione dell'attività illecita, con riferimento al reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali è ammissibile, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, con esclusione del sindacato sulla motivazione in punto di adeguatezza, proporzionalità e sussistenza del periculum in mora, sicché sono inammissibili le censure che, sotto la formale rubrica della violazione di legge, mirano in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice del riesame circa la persistenza della condotta illecita, la significatività di elementi probatori quali filmati pubblicitari o rapporti commerciali con società prive di effettiva operatività, ovvero l'omessa adozione di misure alternative meno invasive quali la nomina di un amministratore giudiziario.