Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27339/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di reati tributari di cui all'art. 5 d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74, l'affermazione di responsabilità per omessa dichiarazione, fondata sull'accertamento della mancata o tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi e sulla sussistenza di ricavi occultati emersi dalla documentazione extracontabile e dalle dichiarazioni testimoniali, non richiede la formale contestazione, nel capo di imputazione, delle modalità di corresponsione in nero delle somme non dichiarate, non risultando tale elemento necessario ai fini della configurabilità del reato; è, inoltre, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce, per la prima volta, l'omessa valutazione della possibilità economica dell'imputato di adempiere al pagamento del debito tributario cui sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena, qualora tale questione non sia stata dedotta con i motivi di appello, trattandosi di punto della decisione ormai sottratto al sindacato giurisdizionale in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum.