TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27320/2026

deposito 20/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27320PEN

Reati tributari e penale dell'economiaIVA

Principio di diritto

In tema di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza né rende inesigibile la condotta doverosa, a meno che non sia dimostrata la non addebitabilità all'imputato della crisi economica e l'adozione di tutte le iniziative possibili per adempiere; il principio di inesigibilità della condotta, riconducibile all'art. 27 Cost., non può operare al di fuori delle cause di giustificazione e di esclusione della colpevolezza codificate e non ricorre quando l'agente abbia semplicemente scelto di privilegiare, con le risorse disponibili, il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti rispetto al versamento dell'imposta, atteso che, nel conflitto tra l'obbligo tributario e quello retributivo, va privilegiato il primo in quanto solo esso riceve tutela penale mediante apposita fattispecie incriminatrice, secondo una scelta del legislatore non irragionevole; né può invocarsi, a tal fine, la scriminante dell'adempimento del dovere ex art. 51 cod. pen., poiché l'ordine dei privilegi previsto dagli artt. 2777 e 2778 cod. civ. opera esclusivamente nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e non legittima, al di fuori di tali contesti, l'inadempimento dell'obbligazione tributaria a vantaggio di altre obbligazioni, né il pagamento del debito IVA può integrare il reato di bancarotta preferenziale, richiedendo tale delitto il dolo specifico di favorire un creditore in danno di altri, insussistente laddove l'imprenditore adempia ad un'obbligazione la cui omissione è penalmente sanzionata.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.