TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27316/2026

deposito 20/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27316PEN

Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento

Principio di diritto

In tema di reati tributari, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto, non è necessario l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è sufficiente una significativa e continua attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale, desumibile da elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase dell'attività sociale, il cui accertamento costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se sostenuta da motivazione congrua e logica. In tema di reati tributari di frode fiscale mediante emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, la mancanza nel capo di imputazione di una specifica ed analitica indicazione di tutte le fatture ritenute false non comporta genericità o indeterminatezza della contestazione, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea (quale l'insieme delle fatture emesse in un determinato periodo da società individuate) che ne renda comunque possibile l'individuazione anche tramite gli atti del fascicolo processuale. In tema di intercettazioni, nel procedimento separato per ragioni di competenza sono utilizzabili gli esiti delle intercettazioni disposte nel procedimento originario prima della separazione, in relazione alla medesima notizia di reato, senza che rilevi il mutamento del regime normativo intervenuto per effetto di sviluppi procedimentali successivi, quando i fatti oggetto del procedimento separato coincidano con quelli per cui le captazioni furono autorizzate.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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