TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27215/2026

deposito 20/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27215PEN

Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza penale, è inammissibile il motivo con cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione verificatisi asseritamente nel giudizio di primo grado, ove non si proceda alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima doglianza come già proposta in sede di gravame, dovendosi in tal caso ritenere il motivo proposto per la prima volta in cassazione e quindi tardivo, con conseguente interruzione della catena devolutiva; parimenti, in tema di reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, la succinta motivazione della sentenza d'appello in ordine a motivi di gravame generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere censurata, a pena di inammissibilità, con ricorso per cassazione, restando i motivi generici colpiti da inammissibilità anche quando il giudice dell'impugnazione non ne dichiari espressamente tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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