Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27147/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di notificazioni processuali, il perfezionamento di una prima notifica del decreto di citazione a comparire in appello, avvenuta regolarmente per compiuta giacenza, non è privato di effetti dalla successiva notifica del medesimo atto eseguita a mani proprie per mero scrupolo della cancelleria, sicché il termine dilatorio per la comparizione va calcolato con riferimento alla prima e valida notifica, non essendo la notifica successiva idonea a rimettere in termini il destinatario rispetto al decorso già in atto di un termine processuale. In tema di bancarotta semplice documentale, il reato è punibile tanto a titolo di dolo quanto di colpa, essendo la previsione della colpa implicitamente desumibile dalla definizione dolosa della corrispondente fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, sicché la mancata tenuta o l'incompleta consegna delle scritture contabili obbligatorie, giustificata con motivazioni generiche e contraddittorie, è idonea a fondare la responsabilità dell'amministratore anche in assenza di dolo.