TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27147/2026

deposito 17/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27147PEN

Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di notificazioni processuali, il perfezionamento di una prima notifica del decreto di citazione a comparire in appello, avvenuta regolarmente per compiuta giacenza, non è privato di effetti dalla successiva notifica del medesimo atto eseguita a mani proprie per mero scrupolo della cancelleria, sicché il termine dilatorio per la comparizione va calcolato con riferimento alla prima e valida notifica, non essendo la notifica successiva idonea a rimettere in termini il destinatario rispetto al decorso già in atto di un termine processuale. In tema di bancarotta semplice documentale, il reato è punibile tanto a titolo di dolo quanto di colpa, essendo la previsione della colpa implicitamente desumibile dalla definizione dolosa della corrispondente fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, sicché la mancata tenuta o l'incompleta consegna delle scritture contabili obbligatorie, giustificata con motivazioni generiche e contraddittorie, è idonea a fondare la responsabilità dell'amministratore anche in assenza di dolo.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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