Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27127/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di procedimento penale per reati tributari (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000) e associazione a delinquere, la richiesta di "retrodatazione" dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, disciplinata dall'art. 335-quater cod. proc. pen., è ammissibile, anche a tutela dei diritti difensivi, pure quando, al momento della decisione, non sia stata ancora effettuata alcuna iscrizione nominativa, potendo il giudice, su istanza dell'interessato, indicare la data alla quale la notizia di reato deve intendersi iscritta e il nome della persona cui il reato è attribuito, ed essendo tale istanza proponibile anche nell'ambito del procedimento di riesame avverso misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen.; tuttavia, l'iscrizione presuppone, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., l'esistenza di indizi dotati di significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuibile alla persona, non essendo sufficiente il mero sospetto di coinvolgimento nel reato.