Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27088/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta, il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza non ne determina la nullità, dovendo prevalere l'elemento decisionale su quello giustificativo; ne consegue che, ove il dispositivo condanni per bancarotta fraudolenta documentale e la motivazione richiami erroneamente, quale mero refuso, la fattispecie di bancarotta semplice ex art. 217 l. fall., deve ritenersi contestata e ritenuta la più grave ipotesi fraudolenta, con applicazione del relativo e più lungo termine di prescrizione, sicché è ammissibile, ma infondato, il ricorso per cassazione con cui si deduca, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'omessa declaratoria ex officio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dell'estinzione del reato per prescrizione, quando questa sia esclusa proprio dalla qualificazione del fatto quale bancarotta fraudolenta documentale.