Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27075/2026
Reati tributari e penale dell'economiaIVA
Principio di diritto
In tema di reati tributari dichiarativi, la confisca del profitto consistente nel risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo è qualificabile come diretta, e non per equivalente, quando le somme dovute all'Erario siano già nella disponibilità del soggetto obbligato al momento della consumazione del reato, poiché la mancata diminuzione dell'attivo patrimoniale integra un vantaggio economico immediato e direttamente individuabile nel patrimonio del soggetto tenuto al versamento; ove tali reati siano commessi in concorso tra più persone nell'interesse di una persona giuridica, la confisca, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, può essere disposta, entro il limite dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più concorrenti, stante la natura sanzionatoria della misura e la struttura oggettivamente unitaria del profitto, non suscettibile di frazionamento in quote individuali; ne discende che il principio espresso dalle Sezioni Unite Massini, secondo cui in caso di concorso di persone la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dallo stesso concretamente conseguito, non si applica quando il profitto non abbia natura accrescitiva, ma consista in un risparmio di spesa riferibile al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.