Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27074/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, del profitto di reato tributario (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), il Tribunale del riesame, investito dell'impugnazione ex art. 324 cod. proc. pen., è tenuto a esaminare specificamente i motivi ritualmente dedotti dall'indagato, ivi compresi quelli attinenti alla insussistenza in concreto del periculum in mora anche in ragione della distanza temporale tra la cessazione delle condotte e la misura cautelare reale; ne consegue che è viziata da radicale carenza di motivazione l'ordinanza che erroneamente dia atto della mancata deduzione di motivi specifici e non esamini le censure formulate, non potendo la natura obbligatoria della confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 esonerare il giudice cautelare dall'obbligo di motivare in concreto sulle ragioni dell'anticipata apprensione dei beni.