TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 27074/2026

deposito 17/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:27074PEN

Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, del profitto di reato tributario (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), il Tribunale del riesame, investito dell'impugnazione ex art. 324 cod. proc. pen., è tenuto a esaminare specificamente i motivi ritualmente dedotti dall'indagato, ivi compresi quelli attinenti alla insussistenza in concreto del periculum in mora anche in ragione della distanza temporale tra la cessazione delle condotte e la misura cautelare reale; ne consegue che è viziata da radicale carenza di motivazione l'ordinanza che erroneamente dia atto della mancata deduzione di motivi specifici e non esamini le censure formulate, non potendo la natura obbligatoria della confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 esonerare il giudice cautelare dall'obbligo di motivare in concreto sulle ragioni dell'anticipata apprensione dei beni.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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