TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26948/2026

deposito 15/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26948CIV

Contenzioso e processo tributarioTributi locali

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le liti definibili in via agevolata dall'art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 20 del d.l. n. 34 del 2023, conv. in l. n. 56 del 2023, non è cumulabile, in caso di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi, con la sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969, come novellato dal d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014, sicché il termine semestrale per la proposizione dell'appello ex art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, va computato tenendo conto di un unico periodo di sospensione corrispondente a quello più favorevole, senza sommare le due sospensioni.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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