TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26942/2026

deposito 15/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26942CIV

Tributi localiContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di ICI, nelle cd. zone bianche (aree già soggette a vincolo espropriativo decaduto e prive di nuova pianificazione urbanistica), la natura edificabile dell'area non può desumersi automaticamente dall'indice di edificabilità minimo previsto dalla legge (pari a quello stabilito per le zone agricole, oggi ex art. 9, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 380/2001), ma deve essere apprezzata in base al criterio dell'edificabilità di fatto, sicché il giudice di merito può legittimamente determinare la base imponibile facendo riferimento al valore venale accertato in altro procedimento (quale la stima dell'Agenzia del Territorio ai fini delle imposte ipotecaria e catastale), anziché al valore unilateralmente stabilito dal Comune con propria deliberazione. Il giudice tributario, in forza dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, ha il potere di disapplicare, incidentalmente e limitatamente al giudizio in corso, la deliberazione comunale che determini il valore venale delle aree fabbricabili ai fini ICI, ove ne accerti l'illegittimità o comunque l'inidoneità a costituire valido presupposto della pretesa impositiva, senza che ciò comporti invasione della giurisdizione amministrativa né sostituzione nelle scelte di merito riservate all'ente locale.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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