Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26941/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di TARSU nei Comuni della Regione Siciliana, stante la mancata applicazione del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) in quanto Regione a statuto speciale che non lo ha recepito, continua ad applicarsi la legge n. 142/1990 come recepita con l.r. n. 48/1991; ne consegue che la competenza a determinare concretamente le tariffe e le aliquote del tributo spetta non al Consiglio comunale, bensì al Sindaco, quale organo titolare della competenza residuale ai sensi dell'art. 13 l.r. n. 7/1992, in luogo della Giunta municipale prevista dal TUEL per le Regioni ordinarie, atteso che il riferimento alla 'disciplina generale delle tariffe' di cui all'art. 32, comma 2, lett. g), l. n. 142/1990 attiene alla mera individuazione dei criteri economici di determinazione del corrispettivo del servizio, estranea alla potestà impositiva propriamente detta. Inoltre, per le annualità anteriori all'entrata in vigore dell'art. 13, comma 15-ter, d.l. n. 201/2011, la mancata comunicazione al Ministero delle delibere tariffarie, ai sensi degli artt. 68 e 69 d.lgs. n. 507/1993, non determina la nullità o l'inefficacia delle tariffe approvate dai Comuni.