Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26932/2026
Contenzioso e processo tributarioAccertamento
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022, il perfezionamento della definizione agevolata relativa all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società (atto presupposto) determina la caducazione di tutte le pronunce giurisdizionali non passate in giudicato relative a tale controversia e priva le stesse di efficacia di giudicato sostanziale, con la conseguenza che la sentenza emessa nel giudizio presupposto non può esplicare efficacia riflessa nel distinto giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento conseguenziale emesso nei confronti della società quale sostituto d'imposta per le ritenute sugli utili extracontabili attribuiti ai soci; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 195, legge n. 197 del 2022, per ciascuna controversia autonoma, intendendosi per tale quella relativa a ciascun atto impugnato, deve essere presentata una distinta domanda di definizione agevolata, sicché la domanda presentata con riferimento all'avviso societario non estende i propri effetti al distinto giudizio relativo all'atto impositivo nei confronti del sostituto d'imposta, ancorché tra loro collegati.