Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26919/2026
AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di prova presuntiva, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di sussunzione, quando il giudice di merito sia pervenuto al giudizio di gravità, precisione e concordanza degli indizi violando il corretto metodo di valutazione, che richiede l'applicazione del ragionamento probabilistico per la gravità, la stima del grado di probabilità dell'ipotesi per la precisione e la messa in relazione di ogni indizio con tutti gli altri per la concordanza; pertanto, in tema di accertamento ai fini Irpef, ove un prestito infruttifero erogato dalla società al socio sia riqualificato dall'Ufficio come distribuzione di utili, il giudice di merito deve valutare complessivamente, e non isolatamente, gli elementi indiziari dedotti - quali la mancata corretta appostazione del credito in bilancio, l'abnormità dell'importo finanziato rispetto all'utile di esercizio e l'inerzia della società nel recupero del credito alla scadenza - senza limitarsi a valorizzare singolarmente circostanze favorevoli al contribuente (come una tardiva rettifica di bilancio), incorrendo altrimenti nel vizio di sussunzione censurabile in cassazione.