TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26915/2026

deposito 15/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26915CIV

AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)

Principio di diritto

In tema di accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti del contribuente che svolge attività agricola e dichiara redditi fondiari, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere alla rettifica sintetica solo quando dagli elementi indiziari emerga la disponibilità di beni o la sussistenza di spese estranee alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (quali autoveicoli non inerenti all'attività agricola, tenore di vita incompatibile, ecc.), mentre non possono essere valorizzati, ai fini del predetto accertamento, i beni e le spese strumentali e funzionali all'esercizio dell'attività agricola dichiarata (quali l'acquisto di materie prime per la coltivazione o allevamento e il finanziamento fondiario per l'acquisto del terreno asservito a tale attività), in quanto coerenti con il reddito fondiario già dichiarato e determinato su base catastale.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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